Articolo 31.
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

        1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.